CAPITOLO 4°
Dei Soci
Articolo 5
L’ “Associazioni Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – CIDOS” associa le singole imprese del territorio regionale di riferimento o di altre regioni, nel caso non fosse presente un’Organizzazione Regionale costituente di C.I.D.O.S.
Gli aderenti a “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.” sono:
a) Soci effettivi
b) Soci affiliati
c) Soci onorari
Hanno diritto di voto deliberativo soltanto i Soci effettivi, i quali hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e di approvare annualmente il bilancio, secondo quanto previsto dal presente Statuto o con modalità definite in un eventuale regolamento.
I soci hanno diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
Articolo 6
Sono Soci effettivi:
- le aziende ortopediche e sanitarie, di produzione o commerciali, pubblicamente registrate in qualità di fabbricanti e/o responsabili dell’immissione in commercio di dispositivi medici e/o apparecchiature ortopediche, aventi un tecnico ortopedico in organico aziendale o con contratto di collaborazione professionale;
- le aziende sono rappresentate dal titolare o dal legale rappresentante o da un altro formalmente delegato dall’azienda.
Articolo 7
Sono Soci affiliati, senza diritto di voto:
le aziende ortopediche e sanitarie o comunque operanti nel settore che, pur non avendo lo status di socio effettivo, aderiscono all’Associazione, partecipano a progetti, attività, iniziative d’interesse; le aziende sono rappresentate dal titolare o dal legale rappresentante o da un altro formalmente delegato dall’azienda.
Articolo 8
Sono Soci onorari quegli operatori del settore che si sono particolarmente distinti nel campo della ricerca, dell’innovazione o che abbiano acquisito rilevanti meriti per servirgli resi al settore.
La qualifica di Socio onorario, su indicazione di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – CIDOS”, è attribuita dal C.I.D.O.S.
Articolo 9
La qualifica di Socio effettivo è conferita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, con l’accettazione della domanda di iscrizione presentata dall’interessato. La domanda di associazione, oltre a contenere la espressa dichiarazione di conoscere, accettare e rispettare lo Statuto, deve essere corredata dalla ricevuta di versamento della corrispondente quota sociale annuale e dei seguenti documenti:
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- autocertificazione dell’avvenuta pubblica registrazione dell’azienda in qualità di fabbricante o responsabile dell’immissione in commercio di dispositivi medici;
- copia autentica dell’abilitazione all’esercizio della professione del Tecnico Ortopedico rappresentante la direzione tecnica dell’azienda o del T.O. a collaborazione professionale (in quest’ultimo caso, va allegata copia del contratto);
- dichiarazione attestante il numero e il titolo del personale qualificato nell’organico aziendale; detta dichiarazione, se del caso, andrà aggiornata annualmente;
- Il Presidente di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – CIDOS” trasmetterà al C.I.D.O.S. l’elenco degli associati entro 90 giorni dall’accettazione delle domande d’iscrizione.
La domanda di iscrizione può essere presentata all’Associazione durante tutto il corso dell’anno.
Articolo 10
La qualifica di Socio affiliato è conferita dall’Associazione, che ne dà comunicazione al C.I.D.O.S. entro 90 giorni dall’acquisizione della richiesta.
La domanda di affiliazione, oltre a contenere la espressa dichiarazione di conoscere, accettar e rispettare lo Statuto, deve essere corredata dalla ricevuta di versamento della corrispondente quota sociale annuale e dei seguenti documenti:
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- autocertificazione dell’attività svolta e codice di attività;
- dichiarazione attestante il numero e il titolo del personale nell’organico aziendale; detta dichiarazione, se del caso, andrà aggiornata annualmente.
La domanda di iscrizione può essere presentata all’Associazione durante tutto il corso dell’anno.
Articolo 11
La qualifica di Socio si perde per:
- dimissione;
- radiazione;
e inoltre, nel caso di socio effettivo o affiliato, per
- ritiro o sospensione, da parte dell’Autorità competente, della licenza di abilitazione o di esercizio;
- recesso per cessazione attività; violazione di accordi convenzionali/contrattuali di settore siglati dal C.I.D.O.S. per conto delle Associazioni Regionali o da “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S. “ su base territoriale in rappresentanza delle imprese;
- mancato rispetto delle norme regolamentari e deontologiche previste dalla normativa vigente;
- violazione degli art. 9 e 10;
- morosità.
Articolo 12
La dimissione da Socio diventa effettiva a partire dal giorno della sua presentazione scritta e non esime il Socio stesso dal pagamento delle quote e contributi annuali già maturati.
Articolo 13
I provvedimenti di radiazione sono presi dal Coordinamento Interregionale di C.I.D.O.S., d’intesa con il Consiglio Direttivo di “Associazione Imprese ortopediche e Sanitarie del Piemonte – C.I.D.O.S.”, nei casi in cui il Socio si renda responsabile delle seguenti mancanze:
- gravi o ripetute infrazioni alle norme statutarie o regolamenti di C.I.D.O.S., oppure di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.”;
- morosità verso l’Associazione, protratta per oltre sei mesi;
- interesse o profitto personale o particolare procurato nell’esercizio di funzioni sociali esplicate in nome del C.I.D.O.S. o dell’Associazione, oppure approfittando di cariche o incarichi ufficiali conferiti o delegati dal C.I.D.O.S. o dall’Associazione;
- indegnità professionale o deontologica;
- violazione di accordi convenzionali e/o contrattuali di cui all’art. 10, punto 5.
- mancato rispetto delle decisioni del C.I.D.O.S. e/o dell’Associazione riguardo l’applicazione dei principi regolamentari e normativi vigenti.
Contro tali provvedimenti il radiato può fare opposizione, presentando al C.I.D.O.S. una propria memoria difensiva, entro trenta giorni dalla notifica inviata dal Coordinatore del C.I.D.O.S..
Il successivo giudizio del Coordinamento Interregionale di C.I.D.O.S., d’intesa con il Consiglio Direttivo dell’Associazione, è insindacabile e definitivo.
CAPITOLO 5°
Delle fasce di Contribuzione e di Rappresentanza
Articolo 14
Ai soci di cui all’art. 6 è fatto obbligo ottemperare alle quote di contribuzione annuale sulla base delle fasce seguenti:
Fascia A) aziende fino a tre (3) dipendenti.
Fascia B) aziende con un numero di dipendenti compreso tra quattro (4) ed otto (8).
Fascia C) aziende con un numero di dipendenti maggiore di otto (8).
La quota associativa di contribuzione annuale, per ogni fascia, è stabilita dal Coordinamento Interregionale di C.I.D.O.S., previa consultazione del Consiglio Direttivo di “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.”
Articolo 15
Salvo quanto previsto al successivo articolo 31, il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto dai rappresentanti di due aziende per ogni fascia di cui all’art. 14, eletti dai rappresentanti delle imprese associate di quella fascia di contribuzione. Ove ciò non fosse possibile, i rappresentanti vengono eletti in numero per difetto.
Del Consiglio Direttivo fa parte di diritto il Presidente, nel caso venga individuato all’esterno del Consiglio Direttivo stesso. Sono invitati permanenti al Consiglio Direttivo i Componenti del Comitato di Presidenza nominati ai sensi dell’art. 49 e non eletti in Consiglio.
Articolo 16
La registrazione del Socio in una singola fascia di contribuzione di cui all’art. 14 è valida per il solo anno sociale e per la durata di esso e deve essere confermata all’atto dell’iscrizione o del rinnovo della tessera sociale.
CAPITOLO 6°
Dell’Associazione Regionale
Articolo 17
I soci aderiscono all’Associazione Imprese Ortopediche e Sanitari del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.” che risulta costituita e operativa purché il totale dei Soci effettivi non sia inferiore a sette, salvo deroga formale espressa dal Coordinamento Interregionale C.I.D.O.S.
I Soci possono aderire, in alternativa, direttamente al C.I.D.O.S.
Articolo 18
L’ “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.” ha lo status di Organizzazione costituente di C.I.D.O.S. e potrà fare riferimento, oltre che al presente Statuto, e ad un eventuale regolamento, allo Statuto del C.I.D.O.S.
Articolo 19
L’ “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S. “invierà al C.I.D.O.S. l’elenco dei soci, il nome del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, l’indirizzo della sede o recapito, lo Statuto e/o il Regolamento.
Articolo 20
L’ “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S., si fa carico delle spese di partecipazione dei propri delegati al Coordinamento Interregionale e copre in quota parte le spese di rappresentanza e del Coordinatore Nazionale secondo le modalità deliberate dal Coordinamento Interregionale.
L’Associazione comunica al C.I.D.O.S.; l’elenco dei Delegati eletti al Coordinamento Interregionale del C.I.D.O.S. al momento di tale nomina; l’elenco degli associati con cadenza semestrale.
Articolo 21
L’ “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.”, è retta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, sulla base di quanto disposto all’art. 15.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, e può essere un rappresentante di impresa associata o altro operatore o esperto individuato.
Il Presidente rappresenta di diritto “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.” in seno al Coordinamento Interregionale del C.I.D.O.S., unitamente ad altri due delegati eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
Articolo 22
Il Presidente dell’ “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.” è responsabile delle attività dell’Associazione e della coerenza con quanto deliberato dal Coordinamento Interregionale di C.I.D.O.S.
Articolo 23
Per lo scioglimento dell’ “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.”, valgono le stesse norme statutarie dettate per lo scioglimento di C.I.D.O.S.
Articolo 24
L’ “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.” può promuovere azioni in piena autonomia e anche in collaborazione con altri enti/soggetti associativi del settore e con enti/soggetti confederali.
CAPITOLO 7°
Degli Organi
Articolo 25
Sono Organi dell’ “Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie del Piemonte e Valle d’Aosta – C.I.D.O.S.”
- l’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato di Presidenza
- Il Presidente
Articolo 26
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per due mandati consecutivi.
Il Presidente può essere individuato tra i componenti del Consiglio Direttivo ovvero tra i Soci ovvero anche all’esterno dell’Associazione.
Al Presidente sono attribuiti i seguenti poteri:
a. convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
b. rappresentare l’Associazione ad ogni effetto, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative;
c. accettare, per conto dell’Associazione, contributi ed altre somme da enti pubblici o privati, rilasciandone quietanza liberatoria;
d. compiere tutti gli atti inerenti la vita associativa presso uffici pubblici o privati;
e. adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Articolo 27
Il Comitato di Presidenza è composto, oltre che dal Presidente, dai componenti nominati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente, da un minimo di 1 a un massimo di 4; svolge le funzioni di governo per conto del Consiglio Direttivo; dura in carica per la durata del mandato del Presidente, salvo dimissioni o revoca dell’incarico dei componenti.
Articolo 28
La riunione del Consiglio Direttivo dell’ Associazione è valida con la presenza della metà dei Componenti. Non sono ammesse deleghe.
In mancanza del numero legale del Consiglio Direttivo non può deliberare. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Articolo 29
I membri eletti del Consiglio Direttivo dell’Associazione che mancano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.
Qualora, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo dovesse essere sostituito, gli subentra il primo dei non eletti nell’ambito della propria fascia, ove ciò sia possibile.
Articolo 30
Nel caso in cui il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, si riducesse a meno della metà degli effetti, Il Consiglio Direttivo si intenderebbe dimissionario ed il Presidente dovrà indire entro trenta giorni un’Assemblea Straordinaria dei Soci con un solo argomento all’Ordine del Giorno: elezione del Consiglio Direttivo.